Apprendistato

GUIDA PRATICA

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L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Disciplinato dal:
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi: l'ultimo, in ordine temporale, è il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per la creazione di un sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, soprattutto grazie alle due tipologie di apprendistato per l'acquisizione di titoli e qualificazioni dal sistema educativo.

Il Decreto interministeriale del 12/10/2015 ha poi definito un quadro unitario di standard formativi e criteri per la realizzazione dei percorsi duali.

“Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.” Art. 44, comma 1, D.Lgs 81/2015.

La durata e le modalità di erogazione della formazione, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, interna, in affiancamento, o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali/professionalizzanti, nonché la durata minima del periodo di apprendistato, sono stabilite in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento che l’apprendista dovrà raggiungere così come previsto dal CCNL del Terziario.

Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

a)apprendistato per la qualifica e per il diploma prefessionale, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti;

c)apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti;

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Terziario prevede per le aziende che applicano il contratto del Terziario che intendono assumere apprendisti la presentazione, tramite apposito modulo , della richiesta del parere di conformità alla commissione paritetica istituita presso l’Ente Bilaterale competente per territorio, corredata del piano formativo individuale. L’Ente Bilaterale rilascerà il proprio parere di conformità alle aziende iscritte in relazione ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento della specifica qualifica professionale.

La Commissione paritetica rilascia il parere di conformità alle aziende iscritte che ne facciano richiesta con l’apposito modulo.

Il parere è rilasciato all’azienda e riguarda la verifica della congruità numerica e l’attestazione del rispetto della normativa nazionale, regionale e del nuovo Accordo del 24/03/2012 attualmente in vigore, anche dopo la riforma del 2015 ed eventuali successive modifiche.

Il parere è preventivo ed è valido fin quando permangono le stesse condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Per procedere all'assunzione di un apprendista è sufficiente inviare la richiesta di parere di conformità a mezzo raccomandata all'indirizzo EBT di Palermo - Via Emerico Amari 11 - 90139 Palermo, oppure via e-mail all'indirizzo ebpt@libero.it o pec ebt@pecimprese.it.

Ove la commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il silenzio vale quale assenso, per cui questa si intenderà accolta e si può procedere all'assunzione.

SPECIALE APPRENDISTATO 

ACCORDO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 24.03.2012

L'APPERNDISTATO IN SICILIA DOPO IL JOBS ACT

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ NAZIONALE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ TERRITORIALE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTATO PROCEDURE 24.05.12